Il decreto FER1 è stato firmato il 4 luglio 2019 e pubblicato il successivo 9 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 186.
Riguarda l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
Contiene le modalità e i requisiti generali per l’accesso ai relativi meccanismi di incentivazione.
Redatto ed approvato in linea con il PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) che fissa, a tal proposito, gli obiettivi europei al 2030, il decreto è finalizzato ad incentivare la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
Il D.M. 04/07/2019, così facendo, suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi (A – A-2 – B – C) in funzione della tipologia, della fonte energetica rinnovabile e della categoria di intervento.
Vediamo più nel dettaglio quali sono i suoi contenuti principali e a chi si rivolge.
Meccanismi di incentivazione: i registri
Come è possibile accedere all’incentivo per un impianto potenzialmente beneficiario? Attraverso due possibili modalità, i registri e le aste, la cui applicazione dipende dalla dimensione e quindi dalla potenza dell’impianto.
La possibilità di accedere ai registri è rivolta agli impianti di potenza inferiore a 1 MW che rientrano in una delle seguenti categorie:
- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati.
- oggetto di rifacimento.
- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo e prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW.
Gli impianti devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione.
Tra gli ammessi rientrano anche gli impianti idroelettrici solo qualora siano in possesso di requisiti, comprovati dall’Arpa, a tutela dei corpi idrici.
Le tipologie citate potranno pertanto accedere alle procedure pubbliche per l’inserimento dei progetti selezionati nei registri di accesso all’incentivo.
Meccanismi di incentivazione: le aste
Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW, per accedere agli incentivi, dovranno invece partecipare a procedure di asta.
Si tratta di aste al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza cui possono accedere anche aggregati formati da più impianti che appartengono allo stesso gruppo.
In questo caso, la potenza unitaria dei singoli impianti dovrà essere superiore ai 20 kW, ma non oltre i 500 kW. La potenza complessiva dell’aggregato dovrà essere, ad ogni modo, uguale o superiore a 1 MW.
Esclusioni e priorità
Sono esclusi tutti gli impianti che hanno già usufruito, in base al D.M. 23 giugno 2016, degli incentivi FER diversi dal fotovoltaico o che, seppur idonei, all’interno dei registri si trovano in una posizione non utile.
Hanno invece priorità di accesso i seguenti:
- impianti fotovoltaici installati su scuole, ospedali e altri edifici pubblici in sostituzione delle coperture e sui fabbricati rurali previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
- tutti gli impianti connesse in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (per colonnine di almeno 15 kW l’una e purché la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto).
- impianti idroelettrici che rientrano nelle caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016 e impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato.
- impianti realizzati, ai fini della bonifica, su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale.
Premi
In aggiunta all’incentivo sull’energia elettrica, sono previsti dei premi per impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit. Questi hanno diritto anche a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.
Gli impianti installati sugli edifici, di potenza fino ai 100 kW, hanno poi diritto ad un premio, cumulabile con il precedente, di 10 €/MWh sulla quota di produzione netta consumata in sito.
È sempre riconosciuto a posteriori, dopo cioè aver accertato che l’energia autoconsumata superi il 40% della produzione netta.
Bandi
Di seguito il riepilogo delle sette finestre temporali di apertura dei bandi, da parte del GSE, per le procedure di asta e registro:
- 30 settembre 2019
- 31 gennaio 2020
- 31 maggio 2020
- 30 settembre 2020
- 31 gennaio 2021
- 31 maggio 2021
- 30 settembre 2021
Chi è interessato dovrà presentare domanda, esclusivamente attraverso il portale del GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Sempre il GSE provvederà a stilare la graduatoria entro 90 giorni dalla chiusura del bando.
Prospettive e previsioni di crescita del D.M. 04/07/2019
Si tratta, in generale, di un provvedimento che ha come intenzione quella di favorire i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la diffusione di impianti fotovoltaici.
L’applicazione del decreto FER1 attiverà un ammontare di investimenti dell’ordine, si stima, di 10 miliardi di euro e positive ricadute occupazionali.
L’obiettivo è di accrescere la produzione di energia originata da fonti energetiche rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh con un incremento di potenza rinnovabile di circa 8.000 MW.