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Cancelli automatici: normativa

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I cancelli automatici sono ormai diffusi sia nel pubblico, per esempio scuole ed uffici, sia nel privato, nelle abitazioni. Sono comodi, pratici e funzionali.

Ci evitano numerosi disagi, facilitandoci l’ingresso nello stabile senza dover uscire dall’auto, magari in condizioni climatiche avverse, e hanno ormai raggiunto uno standard di sicurezza tale da decimare negli ultimi anni i rischi legati all’apertura e la chiusura dei cancelli stessi, riducendo il numero di vittime di incidenti causati da schiacciamenti, urti o corto circuiti elettrici.

Questo standard di sicurezza, a dire la verità, non è garantito. Pensate che oltre il 90% delle automazioni in Italia non sono marchiate CE, cioè non sono certificate ufficialmente. Nonostante il CE non sia considerabile come marchio di qualità, è l’attestazione obbligatoria della conformità del prodotto alle Direttive Comunitarie applicabili.

Dal momento che anche i cancelli automatici ricadono sotto la categoria delle automazioni, vogliamo chiarire in questa sede a quali norme e direttiva debba rispondere l’installazione di un cancello.

Innanzitutto i cancelli automatici devono sottostare alle direttive sia nazionali, sia internazionali.

Le direttive internazionali applicabili a porte e cancelli automatici sono le seguenti:

Inoltre, le singole componenti dei cancelli (fotocellule, telecomandi, dispositivi vari) hanno particolari normative, sempre derivanti da direttive comunitarie:

Nella più importante di queste direttive, la Direttiva Macchina, si stabilisce che una porta o un cancello, se collegato ad un motore elettrico, diventa una “macchina”, facendo così rientrare i cancelli automatici nel campo di applicazione della direttiva.

Sono considerate perciò macchine molti tipi di cancelli: scorrevoli, ad ante apribili, basculanti, sezionali, avvolgibili e, ovviamente, le porte automatiche.

Questa direttiva è applicata nel nostro contesto nazionale grazie a due norme pubblicate il primo agosto del 2002: la EN 12453 e la EN 12445. Le due norme trattano, appunto nel dettaglio, di “Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa – Sicurezza in uso di porte motorizzate”.

Queste due norme costituiscono perciò il vero e proprio braccio operativo della Direttiva Macchina da cui derivano e stabiliscono le caratteristiche tecniche che deve possedere il sistema automatizzato per prevenire eventuali rischi legati al suo utilizzo (schiacciamento, urto, guasti elettrici, etc).

Per correttezza informativa sottolineamo che queste due norme, che regolano nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei cancelli, sono norme volentarie, perciò non vi sono sanzioni per chi non le rispetta; al contrario, le sanzioni esistono per chi non rispetta le Direttive Europee già citate.

Le sanzioni vengono applicate, secondo quanto sancito nella direttiva stessa, all’installatore della porta motorizzata, dando ad egli gli stessi oneri del costruttore della macchina in questione.

Uno degli obblighi dell’installatore è il rilascio all’amministratore condominiale o al propritario del luogo in cui l’installazione è stata eseguita, del fascicolo tecnico attestante la sicurezza del cancello. Il fascicolo dev’essere conservato oltre che dal costruttore, anche dall’amministratore per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di installazione.

Questo fascicolo contiene: la certificazione CE di cui parlavamo in apertura, il manuale d’uso ed il libretto di manutenzione della macchina, il disegno complessivo dell’automazione e l’analisi dei rischi.

Quest’ultima è la parte più importante del fascicolo. Le norme EN 12453 e EN 12445, già citate, stabiliscono infatti i criteri per valutare i rischi di un’automazione e le metodologie per salvaguardare dagli stessi, cioè delle modalità con cui devono essere effettuate, in loco, le prove per ottenere l’evidenza di una corretta installazione.

Altro aspetto importante delle norme riguarda la manutenzione obbligatoria: l’amministratore condominiale o il propritario della struttura è infatti tenuto a redigere un libretto di manutenzione nel quale risulti il regolare controllo periodico, effettuato da personale specializzato, per mantenere in regola il modello installato.

Inoltre l’amministratore deve necessariamente richiedere l’adeguamento alla normativa, nel caso in cui il cancello, installato precedentemente all’arrivo della norma, subisca una manutenzione ordinaria.

Di conseguenza è l’amministratore il responsabile (civile) nel caso in cui un malfunzionamento, dovuto ad un guasto posteriore all’installazione, di un cancello provochi danni a cose o persone. In assenza di amministratore, data la Riforma del Condominio Legge 11/12/2012 n° 220, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2012, la responsabilità passa ai singoli condomini.

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