L’accesso all’acqua è un diritto indispensabile per qualunque essere umano, nonché per la salute individuale e collettiva.
E proprio così, come un diritto inalienabile, è annoverato nei programmi dell’ONU, dell’OMS, dell’UE. Molti sono i movimenti politici e le iniziative popolari in sostegno del concetto che l’accesso all’acqua potabile sia un principio fondamentale del benessere sociale ed economico di ogni comunità umana.
Per quanto riguarda l’Unione Europea, le normative ed i regolamenti sia a livello di UE, sia a livello nazionale, hanno come obiettivo ultimo quello di garantire che in ogni ambiente domestico e produttivo sia disponibile acqua in quantità adeguata, continuità nell’erogazione e costi sostenibili.
Ecco perché, rispettando sempre il principio di precauzione, sono definiti e costantemente aggiornati criteri scientifici per garantire che l’acqua destinata al consumo umano sia qualitativamente idonea, cioè possa essere assunta da ogni individuo in piena sicurezza lungo l’arco dell’intera vita.
Acque destinate al consumo umano
Con “acque destinate al consumo umano” si intendono acque trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori
Questa definizione include anche le acque che le imprese alimentari utilizzano per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, con esclusione di quelle acque la cui qualità non abbia conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.
Sono, invece, escluse le acque minerali naturali in quanto soggette ad una specifica normativa.
Criteri e parametri di qualità dell’acqua
I criteri per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e i conseguenti parametri minimi di qualità, sono frutto dell’evoluzione di conoscenze multidisciplinari e si basano sugli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In Italia il riferimento normativo più importante è il Decreto legislativo n.31 del 2 febbraio 2001, che dà applicazione alla Direttiva 98/83/CE, con la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità.
Lo scopo della normativa è quello della protezione della salute degli esseri umani, garantendo la qualità delle acque anche integrandosi nel complicato sistema della legislazione comunitaria relativa all’uso sostenibile, agli obiettivi di qualità ambientale e di protezione dall’inquinamento.
Le norme di riferimento
Come detto la qualità dell’acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal Decreto Legislativo n.31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE e che si applica a tutte le acque destinate all’uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.
Con “qualità dell’acqua destinata al consumo umano” si intende, oltre all’uso potabile, anche il contatto dell’acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio, tenendo conto sia della popolazione media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati.
L’attuazione, perciò, di tutte le disposizioni descritte nella norma ed il rispetto dei valori di parametro dell’allegato I, nel punto in cui le acque sono messe a disposizione del consumatore, determinano la valutazione di “idoneità” dell’acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l’intero arco della vita.
I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all’allegato I, sono, come descritto in precedenza, fondati sugli orientamenti stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e sul parere del comitato scientifico della Commissione Europea.
Invece valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio “clorito” e “vanadio“, sono determinati dall’Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
Per completezza del quadro normativo va citato anche il Decreto ministeriale 174 del 6 aprile 2004, relativo ai materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione dell’acqua e, da ultimo, il regolamento che disciplina le apparecchiature destinate alle modifiche delle caratteristiche organolettiche dell’acqua potabile.
Va segnalato anche il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Normativa tecnica
Le norme tecniche sono documenti elaborati dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con gruppi di esperti, sottoposti al consenso delle pari interessate e basati sulle più recenti conoscenze scientifiche.
Sono Linee guida, raccomandazioni e norme tecniche, di applicazione volontaria ovvero non cogente:
- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo 31/2001. Metodi chimici. Rapporto ISTISAN 07/31
- Metodi analitici di riferimento per le acque destinate al consumo umano ai sensi del DL.vo 31/2001. Metodi microbiologici. Rapporto ISTISAN 07/5
- Cianobatteri in acque destinate al consumo umano – Linee guida per la gestione del rischio. Rapporto ISTISAN 11/35
- Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Piani di Sicurezza dell’Acqua – PSA). Rapporto ISTISAN 14/21
Linee guida regionali
Nell’ambito di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono elaborate ed approvate dalle Autorità regionali le Linee Guida Regionali per l’attuazione del Decreto legislativo 31/2001.
Le linee guida relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano definiscono in termini applicativi le funzioni che il decreto (art. 13) assegna alle Regioni, includendo specificamente gli aspetti:
- previsione di misure che rendano possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
- esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico-potabile;
- concessione delle deroghe ai valori di parametro e gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 13 del decreto;
- adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato 1, parte C per i parametri indicatori;
- adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie locali.
Le Linee guida regionali costituiscono norme di indirizzo fondamentali per definire le competenze, gli interventi e le procedure per perseguire gli obiettivi e le azioni stabilite dal Decreto legislativo 31 del 2001.
A seconda dei contesti e degli assetti locali, le linee guida regolano inoltre i programmi di vigilanza e controllo della qualità dell’acqua prevedendo controlli sulle acque distribuite negli impianti di acquedotto, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite mediante cisterne e confezionate in bottiglie o contenitori.
Le linee guida regionali possono richiamare i ruoli dei soggetti coinvolti sulla sorveglianza e controllo e nella gestione di non conformità, come sindaco, ASL, Ente di Governo d’Ambito, gestore; aspetti tecnici trattati nelle linee guida riguardano in molti casi le procedure di campionamento ed analisi, i requisiti di laboratori e metodi.
Diverse azioni sono anche orientate alla prevenzione dei potenziali pericoli, i criteri e le procedure per il controllo della qualità delle acque, anche trasponendo i principi di Piani di sicurezza dell’acqua elaborati a livello nazionale.
In esse ci possono essere anche indicazioni sul giudizio di idoneità al consumo delle acque ed i controlli sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari.
Per le zone che non possono essere servite dal pubblico acquedotto le linee guida definiscono le modalità con le quali l’approvvigionamento idrico può avvenire in modo autonomo.