La realizzazione concreta di un impianto elettrico a norma dipende dall’esistenza di una figura professionale che, all’interno di una ditta, si assuma la responsabilità di firmarne la dichiarazione di conformità.

Si tratta di un passaggio tutto fuorché di poca importanza perché, senza questo fondamentale “lasciapassare”, il progetto non può essere attuato e resterebbe tale solo su carta.

Questo perché, dal punto di vista normativo, la firma sull’impianto elettrico risulta necessaria ed obbligatoria. Ma qual è il suo significato? Cosa esattamente attesta? Ebbene, la sua presenza garantisce che il progetto dell’impianto elettrico è stato realizzato secondo i relativi criteri di sicurezza.

Ne afferma, di conseguenza, l’agibilità e prova l’esistenza di una persona addetta alla manutenzione e al controllo che, in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti possa risponderne ed occuparsi di effettuare la riparazione.

I requisiti del soggetto responsabile della firma secondo la normativa di riferimento

Non tutti, tuttavia, possono apporre la firma sull’impianto elettrico realizzato, ad esempio, per un’abitazione, una società o qualsiasi altra utenza.

Il soggetto incaricato di apporla dovrà possedere, infatti, specifici requisiti di natura tecnica e professionale di tipo teorico e pratico, nel rispetto della normativa attuale di riferimento.

Secondo quanto riportato, infatti, nell’art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008, che obbliga ogni impresa a designare un Responsabile Tecnico preposto allo svolgimento dell’attività impiantistica, occorre che questi sia in possesso di uno dei seguenti titoli o esperienze professionali:

  • diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un’università statale o legalmente riconosciuta.
  • diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
  • titolo o attestato conseguito in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
  • prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

Per i dettagli si rimanda al contenuto dell’articolo su citato. In ogni caso, qualora i requisiti tecnici e professionali, in termini di titoli accademici o esperienze di lavoro, fossero stati maturati all’estero, fondamentale sarà chiederne anzitutto il riconoscimento al Ministero dello Sviluppo Economico presso il quale è possibile reperire la relativa modulistica, di solito disponibile anche online.

La scelta del responsabile tecnico e altre accortezze

Tale figura professionale potrà essere individuata all’interno della ditta realizzatrice dell’impianto elettrico tra i suoi componenti, a scelta tra il titolare, i membri del consiglio amministrativo e i dipendenti.

Talora può trattarsi di soci aziendali particolarmente attivi nel lavoro dell’azienda o di iscritti all’INAIL nel settore specifico e in possesso di adeguate capacità.

Potrebbe sembrare scontato, ma è importante invece ricordare che la firma non può essere in nessun caso apposta da un soggetto non incaricato, in quanto non in possesso degli specifici requisiti.

Allo stesso modo, le firme non dovranno assolutamente essere oggetto di falsificazione e chi ha ricevuto l’incarico di Responsabile Tecnico, sempre stando al DM 37/08 che regolamenta l’attività impiantistica, può assolvere a questa funzione per conto di una sola impresa.

La sua attività, inoltre, risulterà incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa. La dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata in conformità ai Modelli disponibili nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010 dall’impresa installatrice o dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

Andrà depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune ove ha sede l’impianto.