Il Decreto SCIA 2 è un decreto legislativo della Repubblica che cambia quasi radicalmente alcune norme relative all’edilizia che prima erano raccolte nel Testo Unico dell’Edilizia.
In particolare, agisce sui tempi e sulla burocrazia. Per capire in cosa consiste il cambiamento occorre per prima cosa conoscere cosa sia il TUE. Il Testo Unico dell’Edilizia, detto anche DPR 6 giugno 2001—380, è un insieme di regole che indirizza e controlla ogni disposizione in materia edilizia, dove per “edilizia” non si intende tutta l’urbanistica ma solo controlli su lavori, regole e decisioni in merito alla costruzione di determinati edifici.
Il testo aveva introdotto l’obbligo dell’autorizzazione comunale del Permesso di Costruire, l’ampliamento della denunzia di inizio attività edilizia, l’assorbimento dell’abitabilità nell’agibilità stessa dell’edificio. Aggiornato nel 2010, ha subito ulteriori cambiamenti con i decreti SCIA e adesso SCIA 2.
Il primo decreto SCIA
SCIA è una sigla che sta per Segnalazione Certificata Inizio Attività. Il primo decreto SCIA venne introdotto nel 2010 e semplificò di molto il precedente Testo Unico dell’Edilizia.
Con un solo documento si andava a sostituire la denuncia di inizio attività e le licenze, autorizzazioni e nulla osta relative a lavori edili ma la cosa più importante era che il lavoro delle imprese (o dei privati) partiva immediatamente senza più attendere un mese per l’approvazione.
Fermo restando che il comune era comunque tenuto ad eseguire i controlli entro i successivi 60 giorni e in caso di irregolarità doveva interrompere immediatamente.
Il cambiamento velocizzava un settore normalmente soffocato dalla burocrazia e da tempi lunghi e difficili, rendendo più semplice l’esecuzione di lavori in casa o costruzioni da zero (con annesse scadenze ragionevoli).
Ma si è andati oltre tutto questo, con l’introduzione nel 2016 del Decreto SCIA 2 (DLgs 222 / 2016) che dava attuazione ai cambiamenti pianificati l’anno precedente.
Cosa cambia con il decreto SCIA 2
Il nuovo decreto di Segnalazione Certificata Inizio Attività innanzitutto chiarisce i tipi di permessi per i vari tipi di lavori di edilizia riconosciuti, che oggi si contano in cinque categorie precise:
- attività di edilizia libera
- comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)
- segnalazione certificata di inizio attività (Scia)
- permesso di costruire
- Scia alternativa al permesso di costruire
Lo SCIA vero e proprio riguarda lavori di parti strutturali che non portano cambiamenti dal punto di vista del volume o sula destinazione d’uso di parti dell’edificio.
Il decreto SCIA numero 2 introduce, inoltre, un glossario comune per le principali opere edilizie, la consulenza gratuita dei tecnici per evitare problemi in corso d’opera con le amministrazioni.
Non esiste un unico SCIA perché il testo è stato recapitato alle varie regioni e ognuna ha adattato i propri regolamenti edilizi alle nuove linee guida.
Documenti necessari per lo SCIA 2
La modulistica per richiedere lo SCIA è abbastanza vasta, possiamo solo dare indicazioni generiche a riguardo ma vi consigliamo di informarvi presso il vostro comune di residenza.
Occorrono, sicuramente, schede sulla tipologia di edificio e/o esercizio commerciale; tipi di lavori da eseguire e con quali categorie tra le cinque che abbiamo illustrato sopra (edilizia libera, comunicazione inizio lavori, Scia ecc.), quali sono i soggetti coinvolti e quando è da ritenersi conclusa la fase dei lavori.
Certamente l’introduzione dello SCIA 2 ha permesso di velocizzare in modo significativo i tempi di costruzione, restauro, riadattamento di un locale o immobile consentendo quindi alle imprese e ai proprietari di veder realizzato presto il proprio progetto abitativo o lavorativo.
Quindi per tutti coloro che oggi vogliono costruire un edificio, eseguire dei lavori edili, ecc…è necessario provvedere a seguire le indicazioni previste dallo Scia 2.